L’istituto delle ferie è regolato dall’art. 28 del CCNL 2008. La durata delle ferie è di 32 giorni all’anno.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo in caso di cessazione, dimostrando che la mancata fruizione è dipesa da esigenze di servizio. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio. (art. 28 comma 9)
“Qualora si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie, lo stesso ha diritto a procrastinare due settimane di ferie nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”. (art. 28 comma 12)
La gestione del MOI (riposi compensativi) è invece regolata dall’art. 27 CCNL.
“Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario – che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore – possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative.
Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo”.