Nel caso in cui insorgano controversie sulla valutazione, il Personale Tecnico Amministrativo può presentare reclamo innanzi alla “Commissione di Garanzia per le contestazioni sulla valutazione”, che è così composta:
– Direttore Generale o suo delegato (dal 2017 il delegato è il Dirigente ARU);
– un componente esterno nominato dal Direttore Generale
– un componente designato dal CUG
La Commissione deve esperire un preliminare tentativo di conciliazione tra valutato e valutatore. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, la Commissione approfondisce l’istruttoria. Al termine dell’istruttoria, la Commissione o conferma la valutazione espressa dal valutatore, oppure formula un parere (non vincolante), completo delle proprie osservazioni, da inviare al valutatore al fine della revisione della scheda. Nell’ipotesi in cui il valutatore non si uniformi al suddetto parere, il diretto responsabile del valutatore avoca a sé la valutazione in oggetto. Nell’ipotesi in cui il diretto responsabile non si uniformi al parere, il ricorso è respinto.
La Parte Pubblica continua ad insistere che la Commissione deve avere solo carattere conciliativo, ma non vi può essere conciliazione se il valutatore è consapevole in partenza che la Commissione darà un parere non vincolante e che la decisione finale sarà comunque di sua esclusiva competenza. Il valutatore può rimanere fermo sulle sue posizioni facendo naufragare ogni conciliazione, ben sapendo che, in ogni caso, qualsiasi atto arbitrario non sarà in alcun modo sanzionato. In sostanza, in questo sistema, il potere del capo è assoluto.